PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.
      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all'articolo 4;

          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali

 

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specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
      3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA e sono sottoposti a controlli periodici per l'accertamento delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.

Art. 3.
(Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute;

          b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

          c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

 

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          d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;

          e) da un esperto di etologia;

          f) da un esperto di zooantropologia;

          g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un suo delegato.

Art. 4.
(Compiti del Comitato).

      1. Il Comitato predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce:

          a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e di TAA;

          b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a);

          c) le procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);

          d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;

          e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 2008, 2009 e 2010, valutato in 3 milioni di euro

 

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annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.